Articolo 1: Costituzione, denominazione, sede e durata
1.1 - È costituita l’Associazione denominata “GEF EDUCATIONAL– Associazione di promozione sociale” di seguito chiamata per brevità “Associazione”. L’Associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del d.lgs. 117/2017. L’acronimo APS è utilizzabile solo ed esclusivamente a seguito del riconoscimento e della conservazione della qualifica da parte dell’istituzione preposta.
1.2 - L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.
1.3 - L’Associazione ha sede nel Comune di Milano, la sua durata è illimitata, e può costituire sedi secondarie.
1.4 – Il trasferimento della sede legale all’interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberato dal Consiglio Direttivo.
Articolo 2: Finalità
2.1 - L’Associazione non ha fini di lucro neppure indiretto e si propone di svolgere attività di utilità sociale a favore degli associati e di terzi nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.
L’Associazione applica un metodo educativo formativo e psico pedagogico che integra la cultura scientifica ed umanistica favorendo un ambiente relazionale e sociale positivo, in grado di favorire la resilienza individuale e di interrompere la trasmissione intergenerazionale delle difficoltà psicologiche, affettive e comportamentali.
In particolare, opera per la promozione della salute emotiva e psicologica di genitori e figli, per la prevenzione del malessere delle mamme e dei papà prima, durante e dopo la nascita del bambino affinchè entrambi i genitori possano dare le giuste cure ai propri figli durante le importanti fasi della crescita e dello sviluppo psicologico, cognitivo ed emotivo del bambino, favorendo così una adeguata maturazione della Teoria della Mente, per la prevenzione dei disturbi affettivi e cognitivi degli individui di tutte le età attraverso l’informazione e la formazione; per la cura di bambini e adolescenti con disturbi dell’apprendimento, del linguaggio e del comportamento; per la salvaguardia dell’unione e vicinanza dei genitori con i loro piccoli.
Si rivolge ai genitori, alle famiglie, a bambini e adolescenti promuovendo lo sviluppo della consapevolezza di sé attraverso l’interazione con gli altri; la formazione del carattere dei soggetti ed il rafforzamento della propria identità; la maturazione della capacità di comunicazione intersoggettiva; l’educazione alla collaborazione e alla condivisione, l’informazione sui disturbi affettivi e cognitivi.
Articolo 3: Attività di interesse generale
3.1 - L’Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale attività di interesse generale, di cui all’art. 5, comma 1 del d.lgs. 117/2017, nello specifico riconducibili alle lettere:
Lett. b) interventi e prestazioni sanitarie;
Lett. c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
Lett. d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché' le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
Lett. g) formazione universitaria e post-universitaria;
Lett. h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
Lett. i) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.
3.2 - In particolare l’Associazione si propone di perseguire le azioni descritte al comma 3.1 basandosi su un approccio sistemico, olistico, interdisciplinare e transdisciplinare. In particolare intende promuovere le finalità di cui all’Art. 2, attraverso le attività di seguito descritte:
a) Ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
b) Realizzazione di interventi di prevenzione, formazione, sostegno sociale e cura rivolti ai genitori e ai figli, al fine di prevenire i disturbi perinatali attraverso screening specifici, fornire sostegno sociale alle donne e alle mamme, aumentare i fattori di protezione sociale per la salute delle donne e dei bambini, sostenere il buono sviluppo delle competenze genitoriali, favorire i legami di attaccamento sicuro nei bambini, ridurre i fattori di rischio delle famiglie;
c) Educazione, istruzione e formazione professionale, anche ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
d) Organizzazione e promozione di incontri, iniziative di studio, educazione e formazione, anche tramite gruppi, nonché di eventi e campagne di informazione e sensibilizzazione;
e) Organizzazione di corsi di divulgazione, di formazione e di aggiornamento teorico/pratico per psicologi, educatori, insegnanti, operatori sanitari e sociali, nonché corsi di perfezionamento, corsi per le scuole di ogni ordine e grado, corsi universitari.
3.3 - Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
3.4 – L’associazione non ha carattere partitico, confessionale, di genere o etnico.
L’associazione ha il divieto di svolgere attività diverse da quelle sociali senza fini di lucro consentite in base alla Legge ed al presente Statuto, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
3.5 - L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle finalità dell’Associazione.
Articolo 4: Attività diverse
4.1 - L’Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell’art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall’art. 6 del d.lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. Spetta al Consiglio Direttivo l'individuazione di dettaglio di tali attività.
Articolo 5: Raccolta fondi
5.1 - L’Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico
Articolo 6: Criteri ammissione associati
6.1 - Possono aderire all’Associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.
6.2 - L’Associazione può prevedere anche l’ammissione come associati di altri Enti di Terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate.
6.3 - Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.
6.4 - I soci sono suddivisi in fondatori, ordinari e onorari.
6.4.1 - I soci fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell’atto costitutivo e dello statuto.
6.4.2 - I soci ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dal Consiglio Direttivo.
6.4.3 - I soci onorari sono tutti coloro ai quali il Consiglio Direttivo riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell’Associazione.
6.5 - L’ammissione alla Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, comunicata all’interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all’interessato.
6.6 - L’interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l’Assemblea o il Collegio dei Garanti (se istituito) in occasione della prima convocazione utile.
6.7 - Ciascun associato ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di socio; gli associati minorenni esercitano il diritto di voto per il tramite dei soggetti che hanno nei loro confronti la responsabilità genitoriale. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell’Associazione.
Articolo 7: Diritti e doveri degli associati
7.1 - I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione con la quota associativa ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dal Consiglio Direttivo.
7.2 - La quota associativa è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito.
7.3 - L’Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.
7.4 - Ciascun associato ha diritto:
a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
b) di essere informato sulle attività dell’Associazione e controllarne l’andamento;
c) di partecipare alle attività promosse dall’Associazione;
d) di conoscere l’ordine del giorno delle Assemblee;
e) di recedere in qualsiasi momento;
f) di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del Consiglio Direttivo.
7.5 - Ciascun associato ha il dovere di:
a) rispettare il presente statuto, l’eventuale regolamento interno e, quanto deliberato dagli organi sociali;
b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, per il conseguimento dello scopo;
c) versare la quota associativa secondo l’importo stabilito dal Consiglio Direttivo;
d) svolgere le attività preventivamente concordate o deliberate dagli organi associativi;
e) astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi dell'Associazione.
Articolo 8: Perdita della qualifica di socio
8.1 - La qualifica di socio si perde per recesso, scioglimento, esclusione o per decesso.
8.2 - L’associato può in ogni momento recedere senza oneri dall’Associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all’Associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, ma permangono in capo all’associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell’Associazione.
8.3 - L’associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall’Associazione stessa.
8.4 - La perdita di qualifica di associato è deliberata dal Consiglio Direttivo.
8.5 - La delibera del Consiglio Direttivo che prevede l’esclusione dell’associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere o all’Assemblea degli associati o al Collegio dei Garanti se istituito mediante raccomandata inviata al Presidente dell’Associazione.
8.6 - L’Assemblea o il Collegio dei Garanti, se nominato, delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall’interessato.
Articolo 9: Attività di volontariato
9.1 - L’attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
9.2 - Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.
Articolo 10: Organi sociali
10.1 - Sono Organi sociali:
a) l’Assemblea dei soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) Il Presidente;
d) l’organo di controllo, nei casi previsti dalla legge;
e) il Collegio dei Garanti, se nominato.
Possono essere inoltre nominati fino a un massimo di 2 vicePresidenti.
10.2 - Gli organi sociali, l’organo di controllo ed il Collegio dei Garanti hanno la durata di 3 (tre) esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.
10.3 - Fatta eccezione per l’organo di controllo, i componenti del Consiglio Direttivo possono ricevere un gettone di presenza modico per le riunioni svolte. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.
Articolo 11: Assemblea
11.1 - L’Associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l’uguaglianza dei soci.
11.2 - L’Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.
11.3 - Agli Enti associati, è comunque sempre attribuito un solo voto. La determinazione del numero dei voti agli Enti associati e il criterio della proporzionalità è definito nel regolamento interno.
11.4 - L’Assemblea è presieduta dal presidente dell’Associazione o, in sua assenza, da uno dei vicepresidenti.
11.5 - I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.
11.6 - Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento della approvazione del Consiglio Direttivo.
Articolo 12: Competenze dell’Assemblea
12.1 - L’Assemblea ordinaria ha il compito di:
a) eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo scegliendoli tra i propri associati;
b) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell’organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
c) approvare il programma di attività e il preventivo economico per l’anno successivo;
d) approvare il bilancio di esercizio e la relazione di missione;
e) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
f) ratificare i provvedimenti di competenza dell’Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
g) approvare eventuali regolamenti interno predisposti dal Consiglio Direttivo;
h) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
12.2 - L’Assemblea straordinaria ha il compito di:
a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;
b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione.
Articolo 13: Convocazione dell’Assemblea
13.1 - L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione in via ordinaria, almeno una volta all’anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell’Associazione.
13.2 - L’Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del Consiglio Direttivo.
13.3 - L’Assemblea è convocata, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell’avviso di convocazione inviata tramite lettera, o con mezzo anche elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione dell’ordine del giorno, del luogo, dell’ora e della data dell’adunanza.
Articolo 14: Validità dell’Assemblea e modalità di voto
14.1 - L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.
14.2 - L’Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.
14.3 - L’Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o allo scioglimento e liquidazione dell’Associazione.
14.4 - Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l’Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell’apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.
14.5 - In caso di scioglimento, l’Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell’apposito libro dei soci.
14.6 - L’Assemblea può tenersi per audio e/o video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci e che sia consentito di accertare l’identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all’ordine del giorno. La riunione si intende svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente della riunione ed il soggetto verbalizzante.
14.7 - All’apertura di ogni seduta, l’Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.
14.8 - I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull’attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
14.9 - Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della Associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.
14.10 - Di ogni riunione dell’Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell’Associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell’Assemblea sono impegnative per tutti i soci.
Articolo 15: Consiglio Direttivo
15.1 - Il Consiglio Direttivo è l’organo di governo e di amministrazione dell’Associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore.
15.2 - Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
15.3 - Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 15 (quindici) componenti, eletti dall’Assemblea tra gli associati. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti il presidente e il vicepresidente.
15.4 - Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
15.5 - I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di 3 (tre) esercizi e possono essere rieletti.
Articolo 16: Competenze del Consiglio Direttivo
16.1 - Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all’Assemblea;
b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
d) predisporre l’eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell’Associazione da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
e) predisporre e sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il rendiconto preventivo ed il programma di attività, entro il mese di dicembre;
f) gestire la contabilità e predisporre e sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il bilancio consuntivo entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario nonché la relazione di missione sull’attività svolta che rappresenti, in relazione al programma di attività deliberato l’anno precedente dall’Assemblea;
g) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’Assemblea, promuovendo e coordinando l’attività e autorizzando la spesa;
h) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
i) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'Associazione e di esclusione degli associati, garantendo al richiedente la più ampia garanzia di contraddittorio;
j) fissare l’ammontare del contributo associativo;
k) eleggere il Presidente e il Vice Presidente o più Vice Presidenti;
l) nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure anche tra i non soci;
m) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
n) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio.
o) istituire gruppi e sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee;
p) nominare, all’occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall’Associazione, il Direttore deliberandone i relativi poteri.
q) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;
r) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'Associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all’Assemblea o ad altro organo sociale.
Articolo 16: Funzionamento del Consiglio Direttivo
17.1 - Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall’Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati. Eventuali sostituzioni dei componenti del Consiglio Direttivo, dimissionari o decaduti nel corso del mandato, devono essere deliberate dall’Assemblea che deve essere convocata senza indugio dai componenti del Consiglio Direttivo rimasti in carica. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
17.2 - Il Consiglio Direttivo è convocato, almeno 7 (sette) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite mezzo anche elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di mezzo anche elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari inoltrato almeno 3 (tre) giorni prima della data prevista per la riunione.
17.3 - Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l’anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
17.4 - Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.
17.5 - Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
17.6 - Il Consiglio Direttivo può tenersi per audio e/o video conferenza, a condizione che sia consentito di accertare l’identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all’ordine del giorno. La riunione si intende svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.
17.7 - Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all’uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del Consiglio Direttivo.
Articolo 18: Il Presidente
18.1 - Il presidente è eletto a maggioranza dei voti dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, dura in carica 3 esercizi e può essere rieletto.
18.2 - Il presidente:
ha la firma e la rappresentanza legale dell’Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l’Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione;
in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
18.3 - In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte da uno dei Vice Presidenti.
18.4 - Di fronte agli associati, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma di uno dei Vice Presidenti fa piena prova dell’assenza per impedimento del Presidente.
Articolo 19: Organo di controllo
19.1 - L’Assemblea nomina l’Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.
19.2 - I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
19.3 - L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
19.4 - L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. Le riunioni dell’Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.
19.5 - I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
19.6 - Al superamento dei limiti di cui all’art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all’organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro, salvo il caso in cui l’Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell’ apposito registro.
Articolo 20: Collegio dei Garanti
20.1 - L’Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi ed eventualmente da due supplenti, scelti anche tra i non associati soci. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del triennio, dopo l’esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
20.2 - Il Collegio ha il compito di esaminare le controversie tra gli associati, tra questi e l’Associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi, giudicando sulle medesime in via definitiva, ex bono et aequo e senza formalità di procedure.
Articolo 21: Libri sociali
21.1 - L’Associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
a) il libro degli associati;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
e) il libro dei volontari che svolgono attività di volontariato non occasionale nell’ambito dell’Associazione.
21.2 - I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell’organo a cui si riferiscono.
21.3 - I verbali, di Assemblea e Consiglio Direttivo devono contenere la data, l’ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all’ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.
21.4 - Ogni verbale deve essere firmato da presidente e dal segretario.
Articolo 22: Risorse economiche
22.1 - Le entrate economiche dell’Associazione sono rappresentate:
a) quote associative;
b) contributi pubblici;
c) contributi privati;
d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
e) rendite patrimoniali;
f) rimborsi derivanti da convenzioni;
g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
h) entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall’art. 79, comma 2 del d.lgs. 117/2017;
i) corrispettivi da soci e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale;
j) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 6 art. 85 del d.lgs. 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
k) altre entrate espressamente previste dalla legge;
l) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.
Articolo 23: Esercizio sociale
23.1 - L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.
23.2 - Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dal Consiglio Direttivo e devono essere approvati dall’Assemblea entro il mese di giugno di ogni anno.
23.3 - Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all’art. 13, comma 3, del d.lgs. 117/2017 qualora emanato.
23.4. - La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.
23.5 - Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all’art. 14 del Codice del Terzo Settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte del Consiglio Direttivo e l’approvazione da parte dell’Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
23.6 - Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all’art. 13, comma 3, del d.lgs. 117/2017, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello previsto per il bilancio consuntivo.
23.7 - Al bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente allegato il programma dell’attività dell’Associazione per l’anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l’oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.
23.8 - La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal Consiglio Direttivo e devono essere discussi e approvati dall’Assemblea entro il mese di dicembre di ogni anno.
Articolo 24: Divieto di distribuzione degli utili
24.1 - L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.
24.2 - Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Articolo 25: Assicurazione dei volontari
25.1 - Tutte le persone fisiche volontarie che prestano attività di volontariato nei confronti della Associazione sono assicurate per malattie, infortuni e responsabilità civile verso terzi.
25.2 - L’Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.
Articolo 26: Devoluzione del patrimonio
26.1 - In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all’art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall’Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l’Assemblea non individui l’ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell’art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.
Articolo 27: Disposizioni finali
27.1 - Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.